Diritto del lavoro marittimo
Responsabilità dell’armatore per le retribuzioni non corrisposte all’equipaggio
L’equipaggio di una nave da carico rimane senza le retribuzioni dovute. Il datore di lavoro, il ship manager, è in stato di insolvenza, mentre la catena di noleggi a scafo nudo (bareboat) e sub-bareboat consente a ciascuna delle società di indicare la successiva come responsabile. I crediti dei marittimi restano privi di un destinatario.
Lo studio legale ha rivolto le pretese anche nei confronti dell’armatore, sulla base del Codice della navigazione commerciale, secondo cui le retribuzioni dell’equipaggio costituiscono una spesa di esercizio della nave e sono a suo carico.
Le cause sono state trattate dai tribunali del principale centro marittimo del paese, dove su questa questione si era consolidata una prassi costante secondo cui l’armatore non risponde delle retribuzioni dell’equipaggio. Il primo grado ha respinto la pretesa in ciascuna delle cause, e il grado d’appello ha confermato i rigetti, complessivamente quarantasei atti giudiziari, pronunciati da tutti i collegi che hanno esaminato le cause.
Lo studio legale non ha rinunciato a nessuna delle cause e le ha portate fino alla Corte Suprema di Cassazione.
Risultato: Ventitré cause di cassazione, tutte concluse a favore dei marittimi. La Corte Suprema di Cassazione, nelle sue due sezioni civili e in diversi collegi, ha annullato le sentenze d'appello e accolto le pretese nei confronti dell'armatore. La prassi giurisprudenziale fino ad allora consolidata sulla questione è stata superata.
Diritto commerciale e societario
Diritti azionari contestati dopo un aumento di capitale
Due azionisti di una società per azioni bulgara restano privi dei documenti che materializzano i loro diritti: dopo un aumento di capitale, la società rifiuta di rilasciare loro i certificati provvisori per le azioni di nuova acquisizione e di iscriverli nel libro soci.
Nel corso della controversia sono stati loro opposti un libro soci mancante per anni e prodotto solo in una fase successiva del processo, l’affermazione che nel frattempo l’intero loro pacchetto azionario fosse stato trasferito a un terzo, e un verbale notarile che attestava la distruzione degli originali dei loro certificati. Ciascuna di queste eccezioni è stata confutata.
Risultato: Le domande sono state accolte integralmente e la Corte Suprema di Cassazione non ha ammesso il ricorso per cassazione. L'interesse azionario tutelato supera i 20 milioni di euro.
Diritto reale e successorio
Riconoscimento della proprietà in caso di acquisto tramite prestanome
Nel 2010 il cliente acquista uno stabilimento produttivo in una zona industriale, un terreno con capannoni e magazzini. Negozia personalmente le compravendite con i venditori e ne paga il prezzo, ma a causa dei sequestri conservativi allora gravanti sul suo patrimonio, negli atti notarili come acquirente viene registrato un suo stretto parente. Tra i due non viene redatta alcuna controdichiarazione scritta.
Otto anni dopo, la persona registrata come acquirente muore. Gli altri eredi dichiarano che gli immobili fanno parte dell’asse ereditario. Il cliente propone azioni volte al riconoscimento della sua qualità di proprietario, sostenendo che i contratti erano stati conclusi con una simulazione soggettiva riguardo all’acquirente, e che la persona registrata era un prestanome.
Le uniche prove scritte sono ricevute risalenti al giorno delle compravendite, con le quali alcuni dei venditori attestano di aver ricevuto il prezzo proprio dal cliente. La loro autenticità e la data di redazione sono state accertate mediante perizie grafologiche giudiziarie.
Il primo grado e il grado d’appello hanno respinto le domande sulla stessa base: per ammettere la prova della simulazione soggettiva mediante testimoni, i tribunali hanno ritenuto necessari due principi di prova scritta, uno per i rapporti con i venditori e un secondo per l’accordo interno con il prestanome. Un secondo documento di tale natura esiste raramente. Per questo motivo le testimonianze dei venditori escussi sono state ritenute inammissibili e le domande non provate.
Lo studio legale ha portato la causa fino alla Corte Suprema di Cassazione, che ha ammesso il ricorso per cassazione su questa questione, in quanto rilevante per lo sviluppo del diritto. La Corte ha ritenuto sufficiente un unico documento che renda verosimile la simulazione, e ha precisato che tale requisito riguarda soltanto l’ammissibilità della prova testimoniale, e non la conclusione finale circa la prova della simulazione.
Anziché rinviare la causa per un nuovo esame, la Corte Suprema di Cassazione ha deciso la controversia nel merito: ha valutato le testimonianze dei venditori, le ha raffrontate con le perizie e con le altre prove del fascicolo, e ha ritenuto la simulazione provata.
Risultato: Le sentenze dei due gradi precedenti sono state annullate e le domande accolte integralmente, con la condanna alle spese per tutti e tre i gradi di giudizio. La sentenza è definitiva e la soluzione della questione sollevata fa ormai parte della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione.